giovedì 9 maggio 2013


Nota Cgil Nazionale su esodati dm 55.000  

Nella sezione "Normative" è stato inserito la nota della Cgil Nazionale inerente l’applicazione del DM 55.000: 
      "NotaCGIL su salvaguardati 22 aprile 2013.pdf"
Ricordiamo che  i cessati a seguito di accordo individuale/collettivo devono presentare le domande di concessione della salvaguardia alla DTL entro e non oltre il 21/05 e che le Commissioni dovranno assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre il 20 giugno 2013.

Con nota n. 0021011 del 4 aprile 2013 il Ministero del lavoro ha precisato che le domande relative alla salvaguardia dei 55000 non devono essere presentate da coloro che hanno già presentato domanda per i 65000 e che hanno ricevuto accoglimento della domanda stessa da parte delle DTL ma non sono rientrati nella salvaguardia per incapienza numerica (cioè in presenza di tutti i requisiti necessari alla salvaguardia, questa non viene concessa per superamento delle risorse finanziarie disponibili).


Inoltre l'INPS con  messaggio n.5445 del 2 aprile l'INPS afferma che il riesame delle posizioni dei lavoratori con accordi individuali o collettivi le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle DTL (domande inviate a novembre per il dm 65000) sarà fatto non solo in caso di incapienza nel contingente numerico , ma anche nel caso di maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015 (come previsto dal dm 55000).

La CGIL Nazionale segnala però che il messaggio dell'INPS prevede modalità procedurali diverse da quanto previsto dalla nota del Ministero del lavoro (che peraltro da informazioni assunte non condivide la posizione espressa dall'INPS).

Dunque si ritiene utile e necessario, per la tutela dei lavoratori, ripresentare la domanda alle DTL competenti entro il 21 maggio 2013  per coloro che hanno già ottenuto l'accoglimento dell'istanza presentata entro novembre, ma maturano la decorrenza del trattamento pensionistico tra il 6/12/2013 e il 6/01/2015. Alla nuova domanda deve essere allegato l'accoglimento relativo alla precedente istanza.