Nota Cgil Nazionale su esodati dm 55.000
Nella sezione "Normative" è stato inserito la nota della Cgil Nazionale inerente
l’applicazione del DM 55.000:
"NotaCGIL su salvaguardati 22 aprile 2013.pdf"
Ricordiamo che i cessati a seguito di accordo
individuale/collettivo devono presentare le domande di concessione della
salvaguardia alla DTL entro e non oltre il 21/05 e che le Commissioni dovranno
assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre
il 20 giugno 2013.
Con nota n. 0021011 del 4 aprile 2013 il Ministero del
lavoro ha precisato che le domande relative alla salvaguardia dei 55000 non
devono essere presentate da coloro che hanno già presentato domanda per i 65000
e che hanno ricevuto accoglimento della domanda stessa da parte delle DTL ma
non sono rientrati nella salvaguardia per incapienza numerica (cioè in presenza
di tutti i requisiti necessari alla salvaguardia, questa non viene concessa per
superamento delle risorse finanziarie disponibili).
Inoltre l'INPS con messaggio n.5445 del 2 aprile
l'INPS afferma che il riesame delle posizioni dei lavoratori con accordi
individuali o collettivi le cui domande di accesso al beneficio siano state
accolte dalle DTL (domande inviate a novembre per il dm 65000) sarà fatto non
solo in caso di incapienza nel contingente numerico , ma anche nel caso di
maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6
dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015 (come previsto dal dm 55000).
La CGIL Nazionale segnala però che il messaggio dell'INPS
prevede modalità procedurali diverse da quanto previsto dalla nota del
Ministero del lavoro (che peraltro da informazioni assunte non condivide la
posizione espressa dall'INPS).
Dunque si ritiene utile e necessario, per la tutela dei
lavoratori, ripresentare la domanda alle DTL competenti entro il 21 maggio
2013 per coloro che hanno già ottenuto l'accoglimento dell'istanza
presentata entro novembre, ma maturano la decorrenza del trattamento
pensionistico tra il 6/12/2013 e il 6/01/2015. Alla nuova domanda deve essere
allegato l'accoglimento relativo alla precedente istanza.