Venerdì 26 aprile il Giudice del Tribunale del Lavoro di
Milano ha emesso la sentenza sulla causa per condotta antisindacale che
FIM-FIOM-UILM delle sedi di Milano, Roma, Palermo, hanno intentato contro
Italtel.
La sentenza, articolata su tre elementi di antisindacalità, ha visto un
parere positivo, favorevole al sindacato, su due punti, mentre sul terzo ha
fatto prevalere la posizione dell’azienda.
Nel merito:
Il primo punto riguardava la legittimità della disdetta degli accordi
di II livello, comunicata da Italtel il 21 dicembre 2018, disdetta che per il
Sindacato avrebbe violato gli accordi gestionali sottoscritti nel 2016, nel
2017, fino all’ultimo del settembre 2018.
A parere del Giudice, la disdetta di dicembre non intacca
gli accordi sopracitati perché questi miravano a risolvere il problema dei 200
esuberi dichiarati da Italtel nel dicembre 2016. Visto che, per la stessa azienda,
il problema si è risolto positivamente a fine 2018, gli accordi gestionali si possono
considerare conclusi (e quindi, non intaccabili dalla disdetta).
Al contrario, rimane tuttora aperta la questione sul
costo del lavoro, in merito alla quale Italtel era già intervenuta a partire
dal 2015, con accordi sottoscritti col Sindacato, per congelare alcune voci
della busta paga.
In questo senso, per il Giudice, Italtel può intervenire
per disdettare gli accordi, accordi che non prevedevano clausole di ripristino
automatico delle voci retributive congelate né un divieto che possa impedire la
recessione dei contratti di II livello.
Come detto nelle assemblee, su questo aspetto era
possibile un parere negativo del Tribunale: nella giurisprudenza vi sono
sentenze che danno ragione al Sindacato e altrettante che danno ragione alle
aziende.
Si badi bene, ed è utile rimarcarlo con chiarezza, un conto è la facoltà di
un’azienda di disdire accordi di II livello, un altro sono gli effetti che gli
accordi disdettati producono (vale a dire il danno economico per i lavoratori).
In questo senso, per il recupero delle voci in busta paga tagliate, è
fondamentale che ci sia ora l’azione dei lavoratori proseguendo con le cause
individuali visto che la disdetta va a violare, per la stragrande maggioranza
dei lavoratori Italtel, quanto indicato nella lettera di assunzione (ovvero che
la retribuzione annua lorda è composta ANCHE dal III Elemento, dalla Quota
Accantonata e dal Premio Fisso Mensile).
Nelle prossime settimane:
- Organizzeremo con tutti i lavoratori un incontro con gli avvocati
del Sindacato per rispondere alle domande e ai dubbi in merito alle questioni
di carattere legale.
- Successivamente proporremo un sondaggio per capire il
grado di partecipazione alle cause individuali (maggiore sarà la
partecipazione, maggiore sarà la possibilità di esercitare una pressione sulla
controparte).
Il secondo punto era relativo alla possibilità da parte di Italtel di
precettare i lavoratori che aderivano allo sciopero su reperibilità e lavori
programmati (notturni e nei week-end).
Il Giudice ha dato ragione al Sindacato: l’Azienda per
poter precettare i lavoratori avrebbe dovuto, da tempo, e in rispetto dell’accordo
del 2004 che regolamenta lo sciopero nel settore metalmeccanico, indicare alle
RSU quali attività erano configurabili come “servizio pubblico
essenziale”.
Averlo fatto solo a fronte dello sciopero indetto dal
Sindacato, procedendo con la precettazione dei lavoratori, è da considerarsi
un’azione che limita e ostacola il diritto di scioperare dei lavoratori
medesimi.
A maggior ragione, ora, forti della sentenza del Tribunale, confermiamo il
proseguimento degli SCIOPERI su reperibilità e lavori programmati (invitando
tutti i lavoratori coinvolti ad aderire).
Il terzo punto riguardava la legittimità o meno, da parte del top
management Italtel (A.D. e Presidente) di indire riunioni con i lavoratori per
esporre loro il motivo dei tagli in busta paga.
A detta del Giudice, in linea di principio, il datore di
lavoro può incontrare i propri dipendenti, ma nel caso specifico, visto il
momento di conflitto fra Azienda e Sindacato, relativo proprio alla
decurtazione dello stipendio, l’iniziativa dei dirigenti si può prefigurare
come un tentativo di sostituirsi al Sindacato, di fatto alterando gli equilibri
della trattativa fra le parti.
Come RSU del gruppo Italtel, con questo primo comunicato, abbiamo voluto
informare IMMEDIATAMENTE i colleghi sull’esito della vertenza presso il Tribunale
del Lavoro.
Nei prossimi giorni seguirà un comunicato delle Segreterie Nazionali FIM-FIOM-UILM
titolari del ricorso sull’art.28.
Questo primo round può considerarsi positivo per i lavoratori ed il Sindacato,
ma la battaglia è ancora lunga.
È necessario, nelle prossime settimane, continuare a
confrontarsi fra di noi, per poter scegliere come proseguire nella lotta che si
basa su due pilastri complementari: le vertenze legali (del sindacato
sull’art.28 appena conclusa e dei
lavoratori sulla decurtazione dello stipendio), e sul confronto (tutto da
verificare) con l’Azienda dove un ruolo importante non è tanto e solo quello
del Sindacato, ma è soprattutto quello dei lavoratori Italtel.
Senza retorica, solo rimanendo uniti potremo difendere i
nostri diritti e i nostri stipendi (ritenuti troppo alti dal Signor Padrone).
Coordinamento Nazionale RSU Italtel
29 aprile 2019
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