lunedì 29 aprile 2019

Sentenza articolo 28


Venerdì 26 aprile il Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha emesso la sentenza sulla causa per condotta antisindacale che FIM-FIOM-UILM delle sedi di Milano, Roma, Palermo, hanno intentato contro Italtel.

La sentenza, articolata su tre elementi di antisindacalità, ha visto un parere positivo, favorevole al sindacato, su due punti, mentre sul terzo ha fatto prevalere la posizione dell’azienda.

Nel merito:

Il primo punto riguardava la legittimità della disdetta degli accordi di II livello, comunicata da Italtel il 21 dicembre 2018, disdetta che per il Sindacato avrebbe violato gli accordi gestionali sottoscritti nel 2016, nel 2017, fino all’ultimo del settembre 2018.
A parere del Giudice, la disdetta di dicembre non intacca gli accordi sopracitati perché questi miravano a risolvere il problema dei 200 esuberi dichiarati da Italtel nel dicembre 2016. Visto che, per la stessa azienda, il problema si è risolto positivamente a fine 2018, gli accordi gestionali si possono considerare conclusi (e quindi, non intaccabili dalla disdetta).

Al contrario, rimane tuttora aperta la questione sul costo del lavoro, in merito alla quale Italtel era già intervenuta a partire dal 2015, con accordi sottoscritti col Sindacato, per congelare alcune voci della busta paga.

In questo senso, per il Giudice, Italtel può intervenire per disdettare gli accordi, accordi che non prevedevano clausole di ripristino automatico delle voci retributive congelate né un divieto che possa impedire la recessione dei contratti di II livello.

Come detto nelle assemblee, su questo aspetto era possibile un parere negativo del Tribunale: nella giurisprudenza vi sono sentenze che danno ragione al Sindacato e altrettante che danno ragione alle aziende.

Si badi bene, ed è utile rimarcarlo con chiarezza, un conto è la facoltà di un’azienda di disdire accordi di II livello, un altro sono gli effetti che gli accordi disdettati producono (vale a dire il danno economico per i lavoratori).

In questo senso, per il recupero delle voci in busta paga tagliate, è fondamentale che ci sia ora l’azione dei lavoratori proseguendo con le cause individuali visto che la disdetta va a violare, per la stragrande maggioranza dei lavoratori Italtel, quanto indicato nella lettera di assunzione (ovvero che la retribuzione annua lorda è composta ANCHE dal III Elemento, dalla Quota Accantonata e dal Premio Fisso Mensile). 

Nelle prossime settimane:

- Organizzeremo con tutti i lavoratori un incontro con gli avvocati del Sindacato per rispondere alle domande e ai dubbi in merito alle questioni di carattere legale.

- Successivamente proporremo un sondaggio per capire il grado di partecipazione alle cause individuali (maggiore sarà la partecipazione, maggiore sarà la possibilità di esercitare una pressione sulla controparte).

Il secondo punto era relativo alla possibilità da parte di Italtel di precettare i lavoratori che aderivano allo sciopero su reperibilità e lavori programmati (notturni e nei week-end).

Il Giudice ha dato ragione al Sindacato: l’Azienda per poter precettare i lavoratori avrebbe dovuto, da tempo, e in rispetto dell’accordo del 2004 che regolamenta lo sciopero nel settore metalmeccanico, indicare alle RSU quali attività erano configurabili come “servizio pubblico essenziale”. 
Averlo fatto solo a fronte dello sciopero indetto dal Sindacato, procedendo con la precettazione dei lavoratori, è da considerarsi un’azione che limita e ostacola il diritto di scioperare dei lavoratori medesimi.

A maggior ragione, ora, forti della sentenza del Tribunale, confermiamo il proseguimento degli SCIOPERI su reperibilità e lavori programmati (invitando tutti i lavoratori coinvolti ad aderire).

Il terzo punto riguardava la legittimità o meno, da parte del top management Italtel (A.D. e Presidente) di indire riunioni con i lavoratori per esporre loro il motivo dei tagli in busta paga.
A detta del Giudice, in linea di principio, il datore di lavoro può incontrare i propri dipendenti, ma nel caso specifico, visto il momento di conflitto fra Azienda e Sindacato, relativo proprio alla decurtazione dello stipendio, l’iniziativa dei dirigenti si può prefigurare come un tentativo di sostituirsi al Sindacato, di fatto alterando gli equilibri della trattativa fra le parti.

Come RSU del gruppo Italtel, con questo primo comunicato, abbiamo voluto informare IMMEDIATAMENTE i colleghi sull’esito della vertenza presso il Tribunale del Lavoro.
Nei prossimi giorni seguirà un comunicato delle Segreterie Nazionali FIM-FIOM-UILM titolari del ricorso sull’art.28.

Questo primo round può considerarsi positivo per i lavoratori ed il Sindacato, ma la battaglia è ancora lunga. 

È necessario, nelle prossime settimane, continuare a confrontarsi fra di noi, per poter scegliere come proseguire nella lotta che si basa su due pilastri complementari: le vertenze legali (del sindacato sull’art.28 appena conclusa e dei lavoratori sulla decurtazione dello stipendio), e sul confronto (tutto da verificare) con l’Azienda dove un ruolo importante non è tanto e solo quello del Sindacato, ma è soprattutto quello dei lavoratori Italtel.

Senza retorica, solo rimanendo uniti potremo difendere i nostri diritti e i nostri stipendi (ritenuti troppo alti dal Signor Padrone).

Coordinamento Nazionale RSU Italtel
29 aprile 2019

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