Venerdì 6 luglio abbiamo chiesto ad HR spiegazioni in merito
ad alcuni dubbi, posti da diversi colleghi, sorti una volta terminati i
Contratti di Solidarietà il 30 giugno scorso.
In particolare ci sono giunte domande sulla flessibilità
mensile, la Banca Ore, la chiusura delle presenze mensili in Sapphire per i
lavoratori in trasferta, sul ripristino o meno del permesso per i colleghi I7, sull’avvenuta
decurtazione delle ferie maturate in Contratto di Solidarietà.
Per quest’ultimo punto rimandiamo alla comunicazione
aziendale pubblicata in data odierna in Intranet.
Per quelli precedenti riportiamo di seguito le risposte fornite
ieri da HR.
* * * *
Nel ricordare che l’orario flessibile mensile è rimasto
regolarmente in vigore anche durate il Contratto di Solidarietà, con le sole 2
modifiche relative alle fasce di flessibilità (da 2 a 3 ore) e alla
impossibilità di retribuire/accantonare in Banca Ore le ore di flessibilità
positiva, vi informiamo che:
1. alla fine di ogni mese sarà possibile richiedere
l’accantonamento nella Banca delle Ore, previa autorizzazione del responsabile,
delle ore di flessibilità positiva eccedenti le prime sei. Ovviamente la
relativa funzionalità in Sapphire sarà disponibile a partire dall’ultimo giorno
del mese;
2. le ore di lavoro che risultano essere prestate in misura
inferiore rispetto alle ore teoriche del mese sono automaticamente dedotte
dalla Banca delle Ore o, in assenza di disponibilità nel contatore della Banca
delle Ore, sono automaticamente coperte con ferie o PAR;
3. la chiusura a sistema delle presenze mensili non può
essere tecnicamente differenziata in base al tipo di attività svolta dai
dipendenti: anche coloro che prestano la loro attività in trasferta stabile
hanno la possibilità di collegarsi ai sistemi aziendali per aggiornare almeno
settimanalmente il proprio cartellino. A fronte di casi eccezionali di reale
documentata impossibilità per lunghi periodi di connettersi a Sapphire, i
dipendenti possono inviare via mail all’Amministrazione del Personale le
informazioni necessarie alla compilazione del cartellino, purché in tempo utile
(cioè prima della scadenza mensile);
4. la prassi aziendale dei permessi per i dipendenti di 7°
livello, non più utilizzati dal 1 maggio 2014, non è più in linea con le
attuali esigenze tecnico–organizzative aziendali e pertanto, anche in relazione
all’applicazione dell’orario flessibile mensile, nei fatti superata e non più
applicata.
Coordinamento
Nazionale RSU gruppo Italtel
20
luglio 2018
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